Smettiamola di giocare. Smettiamola di ridurre una delle più sfacciate "porcate" (perdonatemi il tecnicismo) del sistema bancario a una questione di "nullità parziale".
Il dibattito sulla nullità delle fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI del 2003, sanzionato dalla Banca d'Italia (Provvedimento n. 55/2005) per violazione della legge Antitrust (L. 287/90), è diventato un teatrino stantio.
Molti si riempiono la bocca con la sentenza delle Sezioni Unite (n. 41994/2021). Bravi. Siete arrivati con 16 anni di ritardo. Avete scoperto l'ovvio: le clausole 2, 6 e 8 (rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., "reviviscenza" e "sopravvivenza") sono il frutto avvelenato di un cartello illecito.
Ma questa è la superficie. È la battaglia per i dilettanti. Il vero esperto, il cassazionista, l'analista forense "indemoniato", non si accontenta di questa elemosina giuridica.
Perché la vera domanda non è se quelle clausole sono nulle. La vera domanda è: come osa una banca, oggi, nel 2026, chiedere un decreto ingiuntivo o insinuarsi in un fallimento sulla base di un contratto la cui matrice è un illecito antitrust accertato?
Questa non è negligenza. È arroganza. È la pretesa di veder riconosciuto un diritto che nasce da un atto di prevaricazione sistemica.
1. La Patologia Originaria: Non un Errore, ma Dolo (Mala Fede In Re Ipsa)
Il punto focale non è il 2021 (Cassazione). È il 2005. È da vent'anni che la Banca d'Italia – non un comitato di debitori, ma il Supervisore – ha intimato all'ABI di rimuovere quelle clausole.
E cosa ha fatto il sistema bancario? Per anni, ha continuato imperterrito a far sottoscrivere quel modulo. Questo comportamento ha un solo nome: mala fede oggettiva. Hanno imposto uno squilibrio normativo sapendo che era frutto di un'intesa illecita. Hanno continuato a pretendere garanzie basate su uno schema che sapevano essere viziato.
Continuare a usare quel feticcio contrattuale non è più un atto di gestione del credito. È un atto di abuso del diritto. E l'abuso del diritto non merita tutela nell'ordinamento.
2. Oltre l'Art. 1419 c.c.: La Battaglia sulla Nullità Totale
La banca, in tribunale, recita il suo mantra: "Vabbè, Signor Giudice, togliamo quelle tre clausole. È una nullità parziale ex art. 1419 c.c. Il resto della fideiussione resta in piedi."
Troppo comodo. L'applicazione dell'art. 1419 c.c. ("La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto...") si basa su un presupposto: che quelle clausole non siano state "essenziali" per la conclusione del contratto.
E qui casca l'asino. Chiediamolo alla banca: "Voi, banca, avreste concesso quel milione di euro di fido, se la fideiussione non fosse stata 'a prima richiesta' e senza la rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.?" Avreste accettato una garanzia "debole", una fideiussione ordinaria?
La risposta, onesta, è: MAI.
Ecco la prova della essenzialità della clausola. Quelle non erano clausole accessorie; erano il cuore pulsante della garanzia stessa. Erano ciò che trasformava una fideiussione in un asset quasi-liquido per la banca.
Se la clausola nulla era conditio sine qua non per la volontà negoziale della banca, allora la nullità parziale non è applicabile. La nullità infetta l'intero negozio. L'intera garanzia è nulla.
3. La "Propagazione" della Nullità: L'Illecito "A Monte"
Ma c'è un livello ancora più alto, da vera Corte Suprema. Il dibattito non è nemmeno sull'art. 1419 c.c. È sulla natura della nullità Antitrust.
L'illecito non è nel contratto "a valle" (quello firmato dal debitore). L'illecito è nell'intesa "a monte" (il cartello ABI). Il contratto "a valle" non è altro che l'attuazione, la propagazione di quell'illecito.
Come può l'ordinamento tollerare che un contratto, il cui contenuto è diretta conseguenza di un'intesa restrittiva della concorrenza, produca comunque effetti favorevoli per una delle parti del cartello? Sarebbe come dire che il furto è reato, ma la refurtiva si può tenere.
La nullità non è solo "parziale". È una nullità derivata. Il contratto "a valle" è nullo perché è lo strumento di attuazione di un patto illecito "a monte". Non c'è nulla da salvare. È carta straccia.
Quando un Istituto Finanziario, oggi, basa un'esecuzione milionaria su una di queste fideiussioni "zombie", la nostra analisi forense non si limita a contestare le tre clausole. Noi attacchiamo la causa stessa della pretesa.
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Eccepiamo la Nullità Totale per essenzialità delle clausole nulle.
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Eccepiamo la Nullità Derivata per propagazione dell'illecito Antitrust a monte.
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Eccepiamo l'Abuso del Diritto e la mala fede contrattuale della banca, che ha imposto la garanzia pur conoscendone il vizio originario (post 2005).
Non stiamo chiedendo uno sconto. Stiamo chiedendo al Giudice di dichiarare che un atto di prevaricazione sistemica non può, e non deve, generare alcun diritto in un'aula di tribunale.
Questa non è una difesa. È un contrattacco alla legittimità stessa del creditore.